Donazioni all’Associazione e vantaggi fiscali

PRO LOCO CHIUSI APS, già iscritta nell’Albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in forza di decreto n. 9/2014 della Regione Toscana al n. SI-158, dal 12 maggio 2022 in corso di migrazione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), è stata iscritta nel R.U.N.T.S. in forza di decreto della Regione Toscana n. 21466 del 02 novembre 2022 (Prot. in uscita Comune di Siena del verbale, n. 0059687/2022).

Le liberalità eseguite – da parte di persone sia fisiche sia giuridiche – con mezzi chiari e tracciabili (ad es. bonifico con causale DONAZIONE A A.P.S. PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI) a favore di PRO LOCO CHIUSI APS danno diritto, dal 2014, a vantaggiosi benefici fiscali, oggi disciplinati dall’art. 83, d.lgs. 117/2017 e s.m.i. (non possono fruire di tali benefici i soggetti in regime i.v.a. forfettario); per informazioni più dettagliate su tali benefici fiscali derivanti da una o più donazioni ad un’A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) si suggerisce di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Di seguito il testo dell’art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore):

1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità’ di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente e’ punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.

L’IBAN per le liberalità/donazioni a mezzo bonifico bancario a favore di PRO LOCO CHIUSI APS è:

IT62R0885171852000000005723

Codice BIC: ICRAITRRDL0

specificando che si tratta di “liberalità” o “donazione” ad A.P.S. nella causale, ad esempio: “CONTRIBUTO DONATIVO A A.P.S. PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI”